Ho avuto il piacere di conoscerti di persona a Lodi e mi hai fatto un’ottima impressione ma sai, io sono un prof. calabrese trapiantato in Lombardia dal 1985 e da buon terrone sono testardo, sincero, permaloso e credo molto nel valore di una stretta di mano tra galantuomini e gentildonne.
Francesca perché il 21 marzo alle ore 22,58 sulla tua pagina ufficiale di facebook hai scritto:
“QUELLA DI APREA E’ SOLO PROPOSTA E NON DIVENTERA’ LEGGE. L'on Aprea, nelle sue ultime ore da parlamentare, confonde le sue fantasie con la realtà. La sua proposta di legge, e' solo una proposta, che non diventerà mai legge. Il partito democratico non accetterà mai un disegno di privatizzazione della scuola pubblica. Se non lo ha ancora capito, lo capirà nei prossimi giorni”.
Successivamente e precisamente il 27 marzo 2012 sul quotidiano l’Unità esce un articolo con scritto: “La legge 953 sulla scuola è una buona legge” di Francesca Puglisi Responsabile Scuola PD
“… C’è invece oggi, in via di approvazione, la legge 953 sull’autogoverno delle scuole. Una legge che prima di essere criticata avrebbe bisogno di essere letta, senza sollevare allarmismi che forse preparano la campagna elettorale di maggio, ma danneggiano la scuola, perché se gridiamo in continuazione “al lupo al lupo”, e il lupo non c’è, si finisce poi per essere poco credibili.
La legge 953 è una buona legge. I mattoni delle sue fondamenta sono targati Pd”
(Per chi volesse leggere con calma l’articolo di Francesca Puglisi può andare all’indirizzo: http://beta.partitodemocratico.it/doc/233428/la-legge-953-sulla-scuola-una-buona-legge.htm )
Carissima Francesca non sei la responsabile di un gruppo di "afecionados" di sinistra, sei la donna più potente nell’ambito dell’istruzione del Partito Democratico oserei dire anche braccio sinistro di Pierluigi Bersani, madre di tre figli, una donna molto garbata, serena, intelligente molto preparata, per questo: massimo rispetto ed onore delle armi!
Consentimi di risponderti come dirigente dell’Italia dei Valori Responsabile del Dipartimento Istruzione Lombardia; hai accusato l'IDV di essere un partito che non ha letto il disegno di legge Aprea da voi (PD) modificato.
Analizziamo insieme, se vuoi, punto per punto il disegno di legge Aprea che è diventato il disegno di legge PD e ti spiego perché secondo l’Italia dei Valori andrebbe cancellato:
Gruppo Italia dei Valori- Ufficio Legislativo - Camera dei Deputati - 23 marzo 2012
A cura di Mirella Contegreco (Uff. Legislativo), Letizia Bosco, Ilaria Persi (Dipartimento Scuola IdV)
NORME PER L'AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI C 953 e abb.
Premessa
Durante la seduta della VII Commissione, del 22 marzo 2012, è stato esaminato il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (AC 953 e abb), sono stati votati gli emendamenti e il testo è stato inviato alle commissioni competenti per il parere. Addirittura la presidente Aprea auspica che il trasferimento in sede legislativa, possa avvenire in tempi brevi.
Le ultime fasi dell’iter del provvedimento sono state a dir poco concitate e sono state effettuate delle forzature oltre ogni limite, con convocazioni affrettate, incontri informali, senza il coinvolgimento di tutte le forze politiche, e addirittura è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti a pochissime ore dall’elaborazione del testo, licenziato in un comitato ristretto semideserto.
I provvedimenti all’esame delle commissioni necessitano sempre e comunque di un confronto politico ampio e trasparente nelle sedi istituzionali preposte, soprattutto se si tratta di materie di importanza tale da richiedere una riflessione ancora più accurata.
E’ vero che l’iter del testo è cominciato il 3 luglio 2008 ma nell’ultima settimana ha subito un’accelerazione ingiustificata e fuori dalle regole di un serio confronto istituzionale.
Inoltre, il testo sul quale si è votato è completamente diverso dal testo presentato dall’on Aprea e se per il testo iniziale il confronto c’è stato, con l’approfondimento di numerose audizioni informali, su questo nuovo testo non c’è stato né il tempo né la possibilità di approfondimento.
Tuttavia, nonostante il testo sia stato notevolmente ridimensionato rispetto al progetto iniziale, gli obiettivi che si propone di raggiungere restano gli stessi:
apertura delle scuole pubbliche a finanziamenti privati con inevitabili conseguenze di ingerenze indebite nelle attività scolastiche;
modifica degli organi collegiali strutturata con la creazione di organi che prevedono la presenza di spesso non ben definiti soggetti, privi di competenze certificate per deliberare in materia di istruzione;
La più pericolosa e inevitabile conseguenza di tali provvedimenti sarà quella di limitare la libertà di insegnamento riconosciuta ai docenti dalla Costituzione e, dunque, il progressivo snaturamento dell’istituzione scolastica in una prospettiva di dequalificazione dell’intero sistema di istruzione italiano.
Inoltre, all’articolo 11, si pretende di affidare alle regioni la competenza sui criteri di determinazione degli organici, di fatto aprendo la strada alla cosiddetta “chiamata diretta” dei presidi.
In definitiva, il testo rappresenta un compromesso al ribasso rispetto al testo originario, perché, se è vero che nella forma sembra aver tolto a soggetti esterni la possibilità di rivestire funzioni proprie della scuola, nella sostanza consente indirettamente e inevitabilmente un’ingerenza impropria nel progetto educativo di soggetti che nulla hanno a che vedere con esso, portando così ad una pericolosa commistione fra missione educativa ed altre diverse esigenze strumentali.
Contenuto
Le novità riguardano la previsione dello statuto autonomo degli istituti scolastici, di nuclei di autovalutazione interni e della possibilità per le scuole di avere partners pubblici e privati per potersi sostenere economicamente. S’interviene sugli organi collegiali, cioè si modifica la composizione degli organi di governo delle scuole.
Statuti
Alle istituzioni scolastiche e' riconosciuta autonomia statutaria. Gli statuti, in totale autonomia, regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonche' le forme e le modalita' di partecipazione della comunita' scolastica".
Organi collegiali
E’ istituito il Consiglio dell'autonomia scolastica e scompare il Consiglio di istituto o di circolo. Il nuovo Consiglio dell'autonomia adotta il piano dell'offerta formativa, approva il bilancio, designa i componenti del nucleo di valutazione e gli accordi con soggetti esterni, compresa la possibilita' per l'istituto di partecipare anche a fondazioni. I genitori saranno presenti in misura uguale ai docenti. Al dirigente vengono assegnate esplicitamente "funzioni di gestione", dalle risorse umane a quelle economiche. Il Consiglio dei docenti programma la didattica e valuta gli alunni. Spariscono i consigli di classe e intersezione. Anche il diritto di assemblea degli studenti e quello di riunione dei genitori sara' disposto dallo statuto.
Nuclei di valutazione
Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie. Ogni anno sara' redatto un Rapporto che dovra' essere reso pubblico.
Reti di scuole
Le istituzioni scolastiche autonome potranno promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome; le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, i cosiddetti partners possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
Il Consiglio delle autonomie scolastiche.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche; tale nuovo organismo sarà formato da membri eletti fra docenti, presidi e membri dei Consigli dell'autonomia delle scuole. Esso dovrebbe rappresentare un organo di "corresponsabilita'" fra Stato e scuole nella gestione della pubblica istruzione.
Le Regioni istituiranno invece la Conferenza regionale del sistema educativo per un maggiore raccordo sui temi dell'istruzione.
Criticità rilevate articolo per articolo
dall’Italia dei Valori
Il provvedimento si articola in 2 capi e consta di 14 articoli:
Capo I. Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche (Artt 1-10)
Capo II Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome (Artt 11-14)
Art. 1.
(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).
La disposizione sancisce in merito all’autonomia, prevedendo in particolare l’autonomia statutaria, dunque le istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
Inoltre prevede che “ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.”
Si prevede altresì che “gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.
NOTA – criticità: L’autonomia statutaria, cioè la possibilità di ogni singola scuola di stabilire un proprio statuto autonomo, creerà in modo definitivo e irreparabile una disomogeneità dell’offerta formativa e l’impossibilità dello Stato di garantire a tutti i cittadini una qualità di formazione conforme, compromettendo la rimozione di ostacoli previsti dall’articolo 3 della Costituzione. Non è chiaro, poi, da chi lo statuto sarà elaborato. La definizione di scuola che compare nella disposizione suddetta è inadeguata perché sembra dimenticare che la Scuola ha il compito di formare l’uomo e il cittadino sia come individuo singolo che come membro della collettività, i cui valori condivisi sanciti dalla Costituzione sono l’obiettivo principale dell’azione educativa della scuola.. Nessuna realtà culturale sociale e produttiva può condividere quest’onere. Non si vuole negare che le realtà culturali che vogliano interagire forniscano il loro contributo, ma ciò potrà avvenire nella consapevolezza della loro alterità rispetto ad una Istituzione, a cui la Costituzione ha affidato un ruolo specifico e insostituibile. Inoltre, cosa si intende per realtà culturali, sociali e produttive? Non si ritiene accettabile mescolare un’istituzione dello Stato con il compito delicatissimo di formare l’uomo e il cittadino, con qualsiasi altra realtà associativa sia essa di natura culturale che produttiva. La disposizione che richiede la valorizzazione del dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie appare eccessiva. Risultano mortificanti per la professione dei docenti ingerenze inappropriate incompatibili con la qualità dell’offerta formativa; il familismo eccessivo porta inevitabilmente a discriminare chi proviene da realtà socio-culturali svantaggiate e comunque impedisce il processo di emancipazione dei ragazzi dalle famiglie di appartenenza. La disposizione che prevede la valorizzazione delle azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali, appare anacronistica. Nell’epoca della globalizzazione si deve puntare ad essere cittadini del mondo e quindi a sentirsi a proprio agio in qualsiasi parte di esso, è fuori tempo considerare una priorità l’elaborazione di piani formativi territoriali.. Un sistema di istruzione veramente innovativo e capace di interpretare la complessità del presente, oggi, deve rifuggire dalla monoprofessionalizzazione e puntare sul potenziamento di una solida cultura di base, strumento necessario per permettere ai giovani di spendere le proprie competenze in diversi settori e quindi far fronte alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dominato da dinamiche di flessibilità. Infine si critica il riferimento quasi ossessivo nell’intero testo della necessaria partecipazione di una non ben definita componente “comunità scolastica.” |
Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
La disposizione ridefinisce gli organi collegiali, si istituisce il Consiglio dell'autonomia scolastica e scompare il Consiglio di istituto o di circolo.
Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'autonomia
b) il dirigente, con funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti
d) il nucleo di autovalutazione
Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.
Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).
Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
a) adotta lo statuto; b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999; d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
NOTA – criticità: Appare inopportuno e arbitrario che i componenti del nucleo di valutazione siano proposti dal dirigente scolastico e poi designati, perché non sorteggiati? Il Consiglio dell’autonomia scolastica così strutturato eredita anche le funzioni che ad oggi sono esercitate dal Collegio docenti, unico organo collegiale della scuola, formato esclusivamente dai docenti e presieduto dal Dirigente scolastico, all’interno del quale vengono prese decisioni in materia di didattica che riguardano tutto l’istituto. Questo organo, che ha le funzioni cruciali per la gestione (perché approva il bilancio) della scuola e la formazione degli studenti (perché esercita la sua influenza anche sul POF) è presieduto da un genitore e formato da una rappresentanza paritetica di docenti e genitori! Questo significa esautorare definitivamente gli insegnanti dalle loro specifiche funzioni educative (peraltro sancite dalla costituzione all’art. 33 – libertà di insegnamento -) e lasciare che degli individui qualsiasi, la cui competenza in materia educativa e didattica non è assolutamente comprovata, prendano decisioni determinanti per la formazione delle future generazioni. |
Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell'autonomia).
Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.
I membri esterni sono scelti dal consiglio, il consiglio è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. . Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
NOTA – criticità: Non è chiaro quali potranno essere i membri esterni che faranno parte del consiglio e poi, lasciare a un genitore la responsabilità di stabilire l’ordine del giorno risulta una scelta irresponsabile, esautorando così la componente docente e la dimensione collegiale. |
Art. 5
(Dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
NOTA – criticità: Oggi le funzioni del dirigente vengono condivise con gli altri organi collegiali e non concentrate nelle sue mani, dunque la disposizione compromette la dimensione collegiale delle scuole e ci si avvicina a grandi passi verso la chiamata diretta del dirigente scolastico. Pertanto il carico di oneri eccessivo al dirigente contribuisce all’impoverimento della partecipazione democratica degli altri organi in particolare del collegio docenti all’attività della scuola ed inoltre rischia di esasperare in modo illogico la conflittualità tra queste componenti che invece dovrebbero cooperare |
Art. 6.
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).
Lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni
In particolare, la programmazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
NOTA – criticità: E’ previsto che “il consiglio dei docenti deve mantenere un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale”., ma cosa si intende per “collegamento costante” e che peso ha la posizione del Consiglio dell’autonomia scolastica – presieduto da un genitore e che include membri esterni ? Inoltre, la necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe potrebbe portare ingerenza eccessiva di genitori e alunni nella programmazione del consiglio di classe, dove è evidente il “conflitto di interessi”. Queste disposizioni rappresentano una violazione della libertà di insegnamento. |
Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).
Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.. Ogni anno sara' redatto un Rapporto che dovra' essere reso pubblico.
NOTA – criticità: Così come strutturato il nucleo di valutazione appare inappropriato e inefficace, e poi sarebbe stato opportuna che fossero previsti criteri di competenza certificati per il soggetto esterno e non che questo debba essere individuato dal consiglio dell’autonomia. |
Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).
Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione.
NOTA – criticità: Non è chiaro il senso di quest’articolo, cosa c’entra la con la funzione della scuola? Si rischia di perdere di vista la reale funzione della scuola. Inoltre, il termine rendicontazione mal si concilia con l’autonomia. |
Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).
Le istituzioni scolastiche autonome possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica.
Tali partners possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
NOTA – criticità:Si prevedono i c.d partners esterni, con gravi rischi di condizionamento su tutta l’attività scolastica. I finanziamenti al sistema di istruzione pubblica, mai veramente adeguati alle sue reali esigenze, sono ulteriormente diminuiti con l’acuirsi della crisi economica e l’impennata del debito pubblico: nel 2010 essi sono crollati alla soglia del 4,2% del PIL (dato, sic stantibus rebus, destinato ad un ennesimo decremento) a fronte di una media europea intorno al 6%, mentre fino agli ‘90 la percentuale italiana di investimento in istruzione rispetto al PIL era pari a 5,5. In tale situazione il coinvolgimento di capitali privati viene visto come l’unica soluzione possibile. La scuola, nel garantire il diritto all’istruzione, ha due doveri, uno orizzontale e uno verticale: educare tutti (l’obbligo di istruzione dovrebbe per questo essere esteso fino al diciottesimo anno di età) e promuovere i meritevoli. Essa ha quindi un ruolo determinante nella possibilità di rendere effettivo il dettato costituzionale dell’art. 3 e cioè la rimozione “degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. In ultima analisi, è dal funzionamento del sistema di istruzione di un Paese che si misura il grado di democrazia raggiunto. Ciò premesso, risulta non solo rischioso, ma anche sproporzionato in termini di forze schierate in campo, che lo Stato affidi un compito così cruciale e di drastica ricaduta collettiva, all’iniziativa di un suo singolo cittadino, o ad associazioni di cittadini: infatti quali garanzie si devono ad essi richiedere per avere la certezza di ricadute positive in termini di innalzamento della qualità dell’offerta formativa delle scuole? L’iniziativa del singolo sia esso spinto, con le migliori intenzioni, da un anelito imprenditoriale al miglioramento dell’efficacia di un servizio, sia esso costituitosi in associazione con altri (ad esempio in associazioni di genitori, uniti dalla premura per la formazione dei propri figli), non può sostituire o affiancare una gestione delle istituzioni scolastiche effettuata con responsabilità esclusiva da parte degli stessi insegnanti, ovvero i soggetti che, debitamente formati e selezionati per individuare i bisogni e le esigenze delle giovani generazioni, hanno la professionalità e le competenze necessarie ed imprescindibili per operare scelte in campo educativo, didattico e formativo, in sintesi, per formare l’uomo e il cittadino. Sembra superfluo a questo punto precisare che, con la partecipazione di capitali privati nel finanziamento della scuola pubblica, lo Stato non sarà più in grado di garantire l’uniformità dell’offerta formativa su tutto il territorio nazionale e quindi di assicurare, a tutti indistintamente, la qualità, l’imparzialità e il diritto all’istruzione, anzi in tal modo si corre il rischio di legittimare inaccettabili sperequazioni sul territorio nazionale e di perdere di vista gli obiettivi prioritari che l’istituzione scolastica, nel corso della sua linea evolutiva, ha sempre perseguito, anche svincolando i ragazzi dai condizionamenti del gruppo di loro originaria appartenenza. |
Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).
Con proprio regolamento il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.
Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
Le regioni, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di
queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.
NOTA – criticità: Questa norma al comma 4 lett e), nasconde la regionalizzazione del reclutamento perchè alla competenza regionale è affidata l’elaborazione di criteri per la definizione degli organici che attualmente sono di carattere nazionale e dunque illegittimamente dà per scontata la competenza delle regioni in materia di reclutamento. |
Art. 12.
(Abrogazioni).
Sono abrogate le disposizioni che riguardano gli organi preesistenti e sostituiti dalla presente proposta di legge.
Art. 13.
(Norma transitoria).
1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 (controllo formale sullo statuto e provvede allo scioglimento del consiglio dell’autonomia)
Art. 14.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In conclusione cara Francesca Puglisi, ti consiglio di licenziare l’addetto stampa, perché probabilmente è lo stesso del Tunnel dei neutrini, ha travisato quello che avevi detto ed è stata pubblicata la versione errata sull’Unità, se invece ciò che è scritto sul quotidiano corrisponde a verità, beh allora non ci siamo!
Noi nell’inciucio PDL-UDC-PD non ci stiamo. Voteremo contro ogni disegno di legge che maschera il pericolo sopra citato: chiamata diretta, cancellazione della libertà di insegnamento e trasformazione delle scuole in fondazioni di diritto pubblico, lasciando alle regioni la libertà di definire un testo unico sull’istruzione, inventando presidi padroni, stipendi al ribasso e assumendo solo gli amici.
Più che pericoloso oserei dire quasi eversivo e anti costituzionale!