1) la non appartenenza degli interessati a classi di concorso, posti o profili in esubero nell’a.s. 2011/2012 e, prevedibilmente, nell’a.s. 2012/2013;
2) un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.
Premesso che il trattenimento in servizio non costituisce più un diritto potestativo in capo all’interessato, in presenza di tali condizioni, rientra nella valutazione di esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici l’accoglimento o il rigetto delle istanze di cui trattasi, avendo cura di valutare l’interesse dell’Amministrazione, con particolare riguardo alla professionalità maturata dal lavoratore e alle esigenze didattiche della scuola.
IL DIRETTORE GENERALE F.to Maria Luisa Altomonte