I genitori non
sono responsabili del mancato assolvimento dell'obbligo scolastico se
il figlio si rifiuta categoricamente e costantemente di andare a
scuola. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n, 47110
del 5/12/2012, ricordando che, come da costante giurisprudenza, "può
essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano
elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo
dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo
stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed
abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche
dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto
volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con
l'intervento dei genitori e dei servizi sociali". Il caso in questione
riguardava due genitori i cui figli - come riportato dal Dirigente
scolastico - "avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il
rifiuto di recarsi costantemente a scuola." La Cassazione ha annullato
la sentenza di primo grado, rinviando al giudice di pace. Il giudice di
merito non aveva infatti esaminato le risultanze processuali e si era
limitato ad un generico riferimento alla comunicazione del Dirigente
scolastico.
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