Messaggio
33/2013 Roma, 25 febbraio 2013 - Facendo seguito alle richieste di
chiarimenti pervenute dagli Uffici territoriali, si comunica quanto
rappresentato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale di Finanza, in relazione alla tematica indicata in
oggetto. In via generale, nel caso in cui sullo stipendio del
dipendente gravino più trattenute (cessione del quinto, delegazioni,
ecc.), va comunque garantita al medesimo dipendente, salve specifiche
eccezioni, la fruizione della metà dello stipendio netto calcolata
prima delle riduzioni da operare. Pertanto, qualora, oltre alla
cessione del quinto, sussista, anche una delegazione convenzionale di
pagamento, relativa ai contratti sia di assicurazione che di
finanziamento, e al datore di lavoro venga notificato un atto di
pignoramento inerente agli emolumenti corrisposti al dipendente, la
quota stipendiale destinata a soddisfare la delegazione convenzionale
di pagamento può continuare ad essere trattenuta nei limiti in cui al
dipendente-delegante sia garantita, fatte salve le puntuale eccezioni
previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, o da leggi speciali, la
spettanza di metà dello stipendio netto. Inoltre, si specifica che la
delegazione convenzionale di pagamento ha natura pattizia e volontaria,
per cui non può ritenersi idonea a vanificare, neppure in parte,
un’eventuale provvedimento giurisdizionale di esecuzione. In
conclusione, come evidenziato dal suddetto Dipartimento, qualora
l’esecuzione di un pignoramento sullo stipendio, già gravato da
trattenute, ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla
legge, al fine di poter dar corso all’ordine del giudice occorrerà
convenientemente ridurre le trattenute operate, incidendo, in primis,
sulla delegazione convenzionale di pagamento, stante pure la base
giuridica su cui è fondata, imperniata sulla convenzione stipulata tra
Amministrazione e istituto delegatario. Per quanto sopra esposto,
questa Direzione a rettifica del punto “Sopraggiunto pignoramento su
stipendio con ritenute per delega e cessione”, contenuto nel messaggio
n. 33/2012 del 22 febbraio 2012, fornisce le seguenti istruzioni
operative. In presenza di sopraggiunto pignoramento sarà possibile
contrarre la ritenuta di delegazione convenzionale, effettuando le
operazione nell’ordine sottoelencato:
1. con la funzione “Mancata messa in quota”
rimodulare l’importo della ritenuta da contrarre, selezionando la quota
interessata e indicando i nuovi dati di decorrenza, scadenza
e importo mensile. Una volta inserite tutte le informazione
obbligatorie, premere il tasto “Conferma” e “Registra in banca dati”,
senza chiudere il lotto.
2. procedere alla cessazione della vecchia ritenuta e
con il tasto “Conferma” e “Registra in banca dati”;
3. concludere l’operazione procedendo alla chiusura
del lotto.
il dirigente
Roberta Lotti