La Cassazione ha
pronunciato una interessante sentenza che riguarda il mondo della
scuola e, più nello specifico, il rapporto insegnante esistente tra
l'insegnante e l'alunno quando quest'ultimo diviene maggiorenne. Chiaro
che stiamo parlando di una vicenda che ha interessato un istituto
superiore, in cui ci si entra poco più che ragazzetti e se ne esce
uomini, o almeno così dovrebbe essere. Capita però che si diventa
maggiorenni durante il percorso di studi e, per questi casi la
Cassazione ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età non
preclude o attenua gli obblighi nascenti dal vincolo giuridico che lega
l'alunno all'istituto a cui è iscritto o meglio che lo ospita fino alla
conclusione del percorso formativo. La questione che ha portato la
vicenda fino alla Suprema Corte era stata decisa in primo grado con il
rigetto della domanda formulata dal Ministero spiegando che diventando
maggiorenne viene meno l'applicazione nei confronti dell'alunno
dell'art. 2048 c.c. poichè nei confronti del maggiore di età si deve
incentivare un comportamento più maturo e responsabile.
Articolo 2048 Codice Civile
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri
d'arte
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone
soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si
applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti (1) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
[1900, 2047 1, 2054]
Secondo la Corte d'Appello invece "i fatti potevano costituire
fondamento sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale
essendo in entrambi i casi chiara l'imputazione all'Istituto
dell'inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla sicurezza ed
incolumità degli allievi per il tempo in cui fruiscono della
prestazione scolastica derivanti dal vincolo negoziale che si
costituisce all'atto dell'iscrizione, con conseguente onere
dell'Istituto di provarne l'adempimento".
Infine, gli ermellini motivano la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013
spiegando che "La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla
frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un
vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a
carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato
organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire
ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità
fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio,
adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le
relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da
adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione
scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale
rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno
fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento
civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti,
e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età
dell'allievo".
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