In questi giorni le
famiglie degli studenti che hanno superato l’esame di licenza media
dovranno perfezionare l’iscrizione alla scuola superiore. Ed ecco che
le segreterie del secondo ciclo, oltre alla consegna del certificato di
diploma ed alla certificazione delle competenze, chiederanno anche il
versamento di un contributo volontario.
Non è un caso, quindi, che, l’Usr Veneto, con la recente nota 8206 del
26 maggio, è tornato sulla spinosa materia delle tasse e dei contributi
scolastici da versare al momento dell’iscrizione alle istituzioni
scolastiche, per ribadire alcuni concetti tra cui la netta distinzione
tra le tasse scolastiche erariali e i contributi scolastici. A tal
riguardo la nota regionale richiama anche le circolari Miur del
dipartimento per l’istruzione protocollo 312/2012 e protocollo 593/2013.
Le tasse scolastiche
Le tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato,
vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi
due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
articolo 1, comma 622, legge 296/2006). La normativa vigente in tema di
tasse scolastiche (Dlgs 297/1994, articolo 200) prevede quattro
distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di
rilascio di diploma. L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
può essere consentito per merito, per motivi economici e per
appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di
esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
I contributi scolastici
I contributi scolastici, per il principio dell’obbligatorietà e
gratuità dell’istruzione previsto dall’articolo 34 della Costituzione,
possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni
volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l’ampliamento
dell’offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli
qualitativi più elevati nelle scuole. Tale possibilità, del resto, è
contemplata dal Di 44/01 che, nell’ottica della riconosciuta autonomia
giuridica alle scuole, ha previsto che “la riscossione delle rette,
delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a
carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti
correnti postali”.
Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà
alle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche al segmento
dell’obbligo scolastico, di richiedere contributi agli alunni,
previsione precedentemente limitata dal Rd 969/1924 (oggi abrogato dal
Dlgs 179/09) agli istituti tecnici e professionali, e dal Rdl 749/1924
agli istituti commerciali, che contemplavano la possibilità per le
scuole di prevedere speciali contributi, con l’approvazione del
ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc.
Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la
realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve
essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano,
attraverso le rappresentanze dei genitori nel consiglio di istituto,
alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e
le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le
relative finalizzazioni) e all’approvazione del conto consuntivo.
La nota evidenzia, tuttavia, che subordinare la regolarità
dell’iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento
delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo
scolastico si configura come una procedura illegittima e una violazione
del dovere d’ufficio.
La nota invita i dirigenti scolastici ad evitare che le segreterie si
discostino da quanto previsto dalla norma, e, nel caso di prassi non
corrette, ad assumere immediati interventi correttivi.
Nuova detraibilità delle spese alla luce della legge 107
Sempre la nota regionale sopra citata rammenta che le spese per
l’istruzione non universitaria sono detraibili dall’imposta sul reddito
nella misura del 19 per cento (fino al limite massimo, per l’anno 2016,
di euro 564 per alunno o studente).
Il comma 151 della legge 107 ha, infatti, modificato la detrazione
delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono
state distinte da quelle universitarie.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla
frequenza scolastica: le tasse (di iscrizione e di frequenza), i
contributi obbligatori, i contributi volontari, la mensa scolastica e
per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto, il
pre e post scuola, le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola,
ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento
dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di
lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e
senza obbligo di frequenza).
Non spetta, invece, la detrazione per le spese relative all’acquisto di
materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria
di primo e secondo grado; al servizio di trasporto scolastico, in
quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per
il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
Laura Virli
Il Sole 24 Ore