30 giugno 2018. Si conclude
un altro anno scolastico e termina così anche il contratto di numerosi
docenti che si ritrovano di nuovo in uno stato di profonda incertezza,
in attesa di essere richiamati a settembre. M.S.A., sempre attenta alle
necessità dei lavoratori precari, desidera ricordare i loro diritti:
indennità di disoccupazione NASPI, Trattamento di fine rapporto (TFR) e
pagamento delle ferie non godute. La NASPI
(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di
disoccupazione erogata dall’Inps a tutti i lavoratori che perdono la
propria occupazione in maniera involontaria, ivi compresi dipendenti a
tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Quali sono i requisiti? Per poter accedere alla NASPI è necessario
soddisfare alcuni requisiti: essere privi di occupazione a seguito di
licenziamento per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (ad
esempio scadenza del contratto) e aver reso dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego; aver versato
almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento
di disoccupazione involontaria e avere effettuato almeno 30
giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del
licenziamento.
Quanto spetta e per quanto tempo? La misura della prestazione è pari al
75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi quattro anni. Viene corrisposta mensilmente per un
numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive
presenti negli ultimi quattro anni. Tuttavia, a partire dal primo
giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una
riduzione del 3% per ciascun mese.
Come si può fare domanda? La domanda per il riconoscimento
dell’indennità di disoccupazione deve essere presentata all’INPS,
esclusivamente in via telematica. Per farlo occorre essere in possesso
del codice PIN (in caso di smarrimento è possibile richiederlo agli
uffici INPS) al fine di poter accedere alla propria area personale.
Quando fare domanda? E’ necessario presentare domanda entro 68 giorni
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza del
diritto stesso. Tuttavia, è importante farlo fin dal primo giorno
successivo alla fine del contratto, in modo da poter usufruire il prima
possibile della suddetta indennità di disoccupazione.
Riguardo al TFR (Trattamento
di Fine Rapporto), si tratta di un accantonamento retributivo con
funzione previdenziale, restituito dall’INPS al personale a tempo
determinato, nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. La
liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve
fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. In merito alla
tempistica, occorre ricordare che il TFR verrà liquidato non prima di
12 mesi dalla scadenza del contratto, di conseguenza i docenti con
contratto al 30 giugno 2018 riceveranno tale somma a partire da luglio
2019.
Infine, ricordiamo per tutti i docenti assunti a tempo determinato con
contratto al 30 giugno il diritto alla monetizzazione
delle ferie, il cui calcolo avviene sottraendo ai giorni di
ferie spettanti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel
periodo contrattuale. A questo riguardo precisiamo che si fa
riferimento ai giorni di sospensione lezioni in cui il docente può
usufruire delle ferie, indipendentemente dal fatto che ne abbia fatto
richiesta o meno. La differenza tra giorni di ferie spettanti e giorni
di sospensione lezioni viene monetizzato.
Il Coordinatore Nazionale settore
scuola Prof. Scandura Luciano
Il Responsabile della Comunicazione
Prof.ssa Moliterni Elisa