Proroga supervisori di tirocinio presso le SSIS
Con il D.M. 23 luglio 2008 n. 65 il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca dispone la proroga, limitatamente all'anno scolastico 2008/2009, dell'utilizzazione del personale dirigente e docente impegnato per le attività di tirocinio nel 2° anno dei corsi di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria. In precedenza, e precisamente il 16 luglio, era stato emanato quello relativo al personale impegnato nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (D.M. n. 62/08).
Il nuovo decreto, che riproduce quasi in fotocopia quelli degli anni precedenti (tanto da riportare, in premessa, il richiamo a norme di legge nel frattempo abrogate, come l'art. 5 della legge 53/03 e il conseguente D.L.vo 227, e contenere richiami al personale educativo che, come è noto, non è utilizzabile presso le SSIS), ripropone, come "tetto" per le utilizzazioni, i limiti del contingente fissato dai decreti 2.12.1998 e 15.3.2001; tuttavia, stante la decisione di sospendere l'attivazione del decimo ciclo delle SSIS, assunta in sede di conversione in legge del D.L. n. 112/08, la conferma opererà limitatamente al personale impegnato nelle attività relative al solo 2° anno dei corsi del nono ciclo.
Al di là di ogni valutazione circa l'opportunità di un intervento legislativo assai discutibile, perchè azzera un modello di formazione senza offrire alcuna indicazione di possibili prospettive, riteniamo che vadano da subito attivati i necessari contatti, in sede locale, tra l'Amministrazione e le Scuole di Specializzazione, al fine di un tempestivo adeguamento del quadro delle disponibilità per le operazioni di gestione del personale connesse all'avvio dell'anno scolastico, anche tenuto conto delle utilizzazioni di cui sopra.
eccovi il decreto
D.M. n. 65 del 23 luglio 2008
ART. 1 (proroga delle utilizzazioni) Per le finalità di cui in premessa, in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente ed in considerazione che risulta attivato per l’anno accademico 2008/2009 il 2° anno conclusivo del 9° ciclo dei corsi di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, limitatamente all’anno scolastico 2008/2009, dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo impegnato nel suddetto 2° anno di corso che, con decorrenza 1° settembre 2008, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.
ART. 2 (surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni) Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2008, nelle scuole dispecializzazione per l’insegnamento secondario e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.
ART. 3 (nuove procedure di selezione) In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, è consentito attivare, sentito il parere del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.
ART. 4 (norma di rinvio) Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.
IL MINISTRO f.to Mariastella Gelmini