I docenti e i
lavoratori appartenenti al personale Ata (ausiliari, tecnici e
amministrativi) non potranno più fare affidamento su particolari tutele
se incorreranno in un infortunio a causa del servizio. L’articolo 6 del
decreto Monti (decreto legge 201/2011), infatti, ha cancellato con un
colpo di spugna gli istituti dell’accertamento della causa di servizio,
del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo
indennizzo e della pensione privilegiata. É prevista, però, una
disciplina transitoria che fa salvi i procedimenti in corso.
Ugualmente salvi i diritti degli infortunati per i quali, al 6 dicembre
2011, data di entrata in vigore del decreto Monti, non siano ancora
scaduti i termini per la presentazione della domanda.
Il decreto del governo Monti, che è in corso di conversione alla
camera e che potrebbe in questo contesto subire delle modifiche, si
inquadra in una serie di provvedimenti che hanno ridotto drasticamente
gli strumenti di tutela dei lavoratori della scuola. Si pensi
all’inasprimento del regime delle sanzioni disciplinari,
all’aggravamento dell’onerosità della prestazione per effetto del
sovraffollamento delle classi, al blocco dei rinnovo contrattuali e
alla decontrattualizzazione della mobilità interna alle scuole.
Quanto all’art.6 del decreto Monti ecco un breve catalogo delle
possibili implicazioni.
Infortunio in itinere
La casistica più frequente circa l’applicazione della causa di servizio
e degli istituti ad essa collegati si riscontra in riferimento alle
lesioni dell’integrità fisica riportate dai lavoratori a causa di
incidenti stradali. Incidenti che si verificano con una certa frequenza
nel tragitto da casa a scuole e viceversa.
Si tenga presente che la categoria dei docenti e del personale Ata è ad
alto tasso di pendolarità. Perché nella scuola è altissimo il tasso dei
trasferimenti d’ufficio. Ciò a causa del calo demografico e soprattutto
per effetto dei tagli al personale di questi ultimi anni.
Infortuni durante l’attività
Il corollario del sovraffollamento delle classi è l’aumento del rischio
di incorrere in infortuni durante l’attività didattica. Si pensi, per
esempio, ai rischi per l’incolumità fisica connessi alla necessità di
prendersi cura degli alunni portatori di handicap. In modo particolare
nei cosi di disturbi del comportamento ( caratteriali) o di patologie
mentali
L’equo indennizzo
Non essendo coperti da alcuna assicurazione Inail i docenti, in caso di
infortunio per causa di servizio, fruivano dell’equo indennizzo. Una
indennità di modesta entità, che costituiva l’unica forma di ristoro
patrimoniale in tali casi.
Assenze per malattia
La cancellazione dell’istituto della causa di servizio, comporterà,
inoltre, l’impossibilità per il lavoratore infortunato, di giovarsi
della relativa esenzione dalla trattenuta Brunetta sulle assenze per
malattia.
E in più, le relative assenze saranno conteggiate anche ai fini del
raggiungimento del periodo massimo di assenze per malattia superato il
quale scatta il licenziamento (periodo di comporto).
No ai rimborsi
Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che il lavoratore infortunato
per servizio non potrà più giovarsi dei rimborsi delle spese di degenza.
Fine della pensione privilegiata
Insieme alla cancellazione di tutti questi istituti il decreto Monti ha
passato anche un colpo di spugna sulla pensione privilegiata. Si tratta
di una particolare forma di pensione che veniva corrisposta ai
lavoratori che, sempre a causa del servizio, avessero contratto
invalidità o infermità di tale gravità da non poter più svolgere le
mansioni. E dunque si applicava nel caso in cui la cessazione dal
servizio risultasse necessitata. Non era previsto dunque alcun limite
di età o di contribuzione e l’importo veniva calcolato in due modi. Se
l’infortunio era talmente grave da essere iscritto nella tabella A
allegata alla legge 834/81, la pensione veniva calcolata come se il
lavoratore avesse svolto materialmente 40 anni di servizio. Nei casi
meno gravi, invece, la pensione veniva in parte decurtata, ma in ogni
caso non poteva essere di importo inferiore agli 8/10 dell’importo
massimo (art.65 dpr 1092/73).
(http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com/-di Antimo Di Geronimo da
Italia Oggi)