- ove necessario, della nota della medesima Direzione del 27/11/2012 (prot. MPI. AOODRSI. REG.UFF.21731) e relativo elenco allegato, nella parte in cui l'odierno ricorrente non è incluso tra gli ammessi al corso di formazione previsto all'esito della citata procedura concorsuale;
- di ogni ulteriore nota, decreto o verbale (ad oggi non noti) da cui dovesse risultare la necessità per l'odierno ricorrente di sostenere una prova orale, a differenza dei candidati ammessi al conclusivo corso di formazione in virtù della sola positiva ricorrezione dei propri elaborati scritti.
CONSIDERATO che si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati, relativi alla procedura concorsuale cui hanno partecipato i ricorrenti nell’ambito del concorso indetto dal resistente Ministero con D.D.G. 22 novembre 2004, per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale;
CONSIDERATO che la procedura concorsuale cui hanno partecipato i ricorrenti è stata nelle more annullata in sede giudiziaria con pronunce definitive del C.G.A. nn. 477 e 478 del 25 maggio 2009;
CONSIDERATO che a seguito dell’ulteriore contenzioso scaturito dai successivi provvedimenti emessi dall’Amministrazione e dal Commissario ad acta, come impugnati in sede giudiziaria, è intervenuta in data 3 dicembre 2010 la legge n. 202 del 2010, pubblicata in G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010, riguardante “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”, che al fine di consentire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con D.D.G. 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, ha autorizzato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura secondo i criteri stabiliti dalla legge medesima;
CONSIDERATO che in data 3 gennaio 2011 è intervenuto il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2011, con il quale è stata disposta la rinnovazione della procedura concorsuale di cui al DDG 22.11.2004, appunto in attuazione della legge n. 202 del 2010;
CONSIDERATO che sull’ulteriore contenzioso proposto avverso i successivi provvedimenti emanati in ragione della novella normativa in ultimo è intervenuta, su ricorso per regolamento di competenza, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con ordinanza n.2 del 9/03/2011 ha statuito: a) che il doppio intervento provvedimentale, costituito da una norma di legge, che ha riguardo anche ad interessi nazionali e non solo locali, e da un decreto del Ministro, che della norma primaria è attuazione, consente di ritenere che esso incida sia sulla vicenda amministrativa passata che su quella futura; b) che sulla vicenda passata, i suddetti atti incidono perché integrano sopravvenienze sia di diritto che di fatto, e quindi superandola e privandola in parte dei suoi effetti; per il futuro, la rinnovazione della attività amministrativa non può più dirsi dovuta quale adempimento a seguito di pronunce demolitorie e di ottemperanza del potere giurisdizionale, ma si concretizzerà in attività che sarà, per il rispetto del principio di legalità, esecutiva della legge n. 202 del 2010 e del decreto del Ministro che di detta legge costituisce attuazione, sia pure sulla base del dato storico che la legge è stata occasionata dalle vertenze giurisdizionali; c) che il decreto del Ministro, il quale va inteso anche –in parte qua- come atto di organizzazione della dirigenza scolastica nazionale, si pone quindi come atto-presupposto della successiva attività amministrativa concorsuale; d) che sulla base dei criteri per individuare la competenza, previsti dall’art. 13 c.p.a., il giudice competente a conoscere la legittimità di tutti gli atti successivi debba essere il Tar Lazio, sede di Roma (avendo riguardo alla domanda di annullamento del decreto del Ministro del 3 gennaio 2011);
CONSIDERATO che con l’odierno gravame i ricorrenti impugnano la determinazione prot. MIUR A00 DIRSI. REG. UFF. 599 USC del 10/01/2013 adottata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con la quale si dispone che “… i candidati che hanno superato le prove scritte ma non la successiva prova orale nell’ambito della procedura di cui al D.D.G. 22/11/2004, dovranno nuovamente sostenere quest’ultima prova” deducendo - tra gli altri vizi del provvedimento - la disparità di trattamento con coloro i quali, avendo consegnato le prove scritte senza avere sostenuto gli esami orali, previa nuova valutazione degli elaborati scritti, sono stati direttamente ammessi al corso di formazione senza sostenere la prova orale secondo i criteri stabiliti dall’art.5 della legge n.202 del 03/12/2010 e dal successivo D.M. di attuazione del 3 gennaio 2011;
CONSIDERATO che la determinazione impugnata (prot. MIUR A00 DIRSI. REG. UFF. 599 USC del 10/01/2013) è stata adottata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ma “… in applicazione delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR …” e dunque in esecuzione di una direttiva ministeriale (e ciò vale anche con riferimento all’altro provvedimento impugnato, prot. MIUR A00 DIRSI. REG. UFF. 596 USC del 10/01/2013);
RITENUTO che, stante quanto precisato dall’Adunanza Plenaria con l’ordinanza n. 2 del 9/03/2011 la competenza in ordine alla causa in esame, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 4-bis, c.p.a., deve ritenersi appartenere al T.A.R. Lazio, sede di Roma presso il quale la causa deve essere riassunta, ai sensi dell’art.15 comma 4 c.p.a., entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, come pure stabilito da questa Sezione con l’ordinanza collegiale del 12 febbraio 2013 n. 331;
RITENUTO che le spese di lite relativamente alla presente fase possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara la competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, presso il quale la causa deve essere riassunta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via Amministrativa della presente ordinanza, ai sensi dell’art.15, comma 4 c.p.a..
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore