L’art. 69 del d.l.vo 150/09 sancisce l’uso del
cartellino identificativo per tutti i dipendenti della PA, istruzione
inclusa. Poiché lo scopo del cartellino ha la funzione di identificare
il dipendente nei confronti di un pubblico indistinto, si evince che i docenti non sono obbligati
a portarlo quando svolgono il loro lavoro con gli alunni che, infatti,
non sono a loro anonimi e viceversa. Devono invece esibirlo
quando ricevono il pubblico , non necessariamente indossandolo ma
esponendolo nel proprio tavolo, ad esempio quando sono in colloquio con
i genitori o nelle assemblee in cui vi è contatto con un’utenza
indistinta.
L’art. 69 del d.l.vo 150/09 sancisce l’uso del cartellino
identificativo per tutti i dipendenti della PA, istruzione inclusa.
Poiché lo scopo del cartellino ha la funzione di identificare il
dipendente nei confronti di un pubblico indistinto, si evince che i
docenti non sono obbligati a portarlo quando svolgono il loro lavoro
con gli alunni che, infatti, non sono a loro anonimi e viceversa.
Devono invece esibirlo quando ricevono il pubblico , non
necessariamente indossandolo ma esponendolo nel proprio tavolo, ad
esempio quando sono in colloquio con i genitori o nelle assemblee in
cui vi è contatto con un’utenza indistinta. Devono invece indossarlo il
personale ATA, il DSGA e il dirigente scolastico, che per primo deve
dare l’esempio, quando ricevono il pubblico . Il tesserino può anche
non recare il nome e cognome del dipendente ma anche un codice
identificativo debitamente predisposto. E se qualcuno lo dimentica in
queste occasioni che succede? Secondo questo decreto deve essere
sanzionato. In alternativa, per evitare pericolose dimenticanze, potrei
suggerire di far tatuare un numero identificativo sul lobo
dell’orecchio come si fa ai cani o ai capi di bestiame… ma
sicuramente qualcuno ci sta già pensando… Per i più diligenti, invece,
si possono prevedere premi “aziendali” come assistere a quattro ore di
proiezione della “Corazzata Potiomkin” assieme allo staff ed
all’immancabile dirigente scolastico da organizzare possibilmente in
concomitanza della partita di calcio della Nazionale. Tutti ovviamente
muniti di cartellino in quanto trattasi di assemblea.
A parte gli scherzi, credo che piuttosto sarebbe il caso di
ribadire alcune buone norme riguardo l’accesso di estranei nella scuola
che purtroppo, però, l’eccellente decreto non menziona. Come avviene in
quasi tutti gli uffici pubblici, le persone estranee che per qualche
motivo hanno accesso alla scuola ( genitori, rappresentanti editoriali,
operai per la manuntenzione nei miracolosi casi di un loro intervento)
dovrebbero essere muniti all’ingresso di un PASS previo rilascio di un
documento d’identità. Sarebbe buona norma regolamentare in termini
precisi l’accesso di persone estranee all’interno della scuola; infatti
per eventuali illeciti di cui essi possono rendersi responsabili ne
rispondono in prima persona i dirigenti scolastici in quanto
rappresentanti legali dell’istituto. In assenza del dirigente, chi
eserciti la funzione vicaria o il fiduciario di plesso deve
accuratamente controllare che questo avvenga, in quanto esso si surroga
al dirigente in termini di repsonsabilità per eventuali omissioni.
I rappresentanti editoriali ,che notoriamente arrivano a scuola a loro
piacimento, dovrebbero invece aver accesso a scuola solo in
giorni ed orari prestabiliti o previo appuntamento come succede in
tutti gli uffici pubblici e privati. E’ necessario che chi scelga di
adottare queste sagge norme “preventive” le indichi chiaramente nei
regolamenti d’istituto per evitare equivoci o insistenza da parte del
pubblico.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it