
La domanda è: il comportamento del DS è legittimo o antisindacale?
Gli alunni inoltre devono o no portare la giustificazione del ritardo? Dalla descrizione del quesito sembra doversi dedurre che il dirigente, in occasione di uno sciopero regolarmente indetto dalle organizzazioni sindacali, non avverte preventivamente con certezza l´utenza circa "le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio", ma comunica semplicemente l´eventualità della sospensione o riduzione del servizio, da verificarsi all´inizio del giorno per il quale è stato indetto lo sciopero.
Su tale procedura si esprimono ampie riserve e perplessità.
Infatti l´allegato al CCNL 25/5/1999, relativo alla attuazione nella scuola della legge 146/1990, al paragrafo 2 comma 3 prevede che "decorso tale termine (il decimo giorno antecedente lo sciopero, il quinto per scioperi di più comparti, n.d.r), sulla base dei dati conoscitivi i capi di istituto valuteranno l´entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell´effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi ....".
Quindi, alla luce di quanto sopra, il dirigente non deve dare alle famiglie una comunicazione incerta e condizionata (es. l´autobus passerà a prendere gli alunni se l´insegnante non sciopererà), ma dovrà indicare, nel caso non ci sia regolare servizio, le modalità di funzionamento (es, inizio lezioni alle 10, concordando l´ora di passaggio del bus con l´ente locale) o la sospensione integrale del servizio.
A proposito della soluzione adottata nella scuola, si osserva che dalla descrizione del quesito stesso non sembrano ravvisarsi elementi che possano integrare gli estremi del comportamento antisindacale, sempre che il dirigente non sostituisca in attività di insegnamento i docenti scioperanti con altri docenti; che invece, nell´ambito del loro orario giornaliero ordinario, possono essere utilizzati nella classe (o con gli alunni) del collega scioperante per attendere alla semplice sorveglianza.
Diverso discorso per la questione di legittimità.
Sembra di capire che gli alunni, in occasione di scioperi si rechino al punto di raccolta per salire sul bus, senza sapere se e quando questo passerà a prelevarli. Se il dirigente è certo che gli alunni saranno accompagnati a tale punto di raccolta dai genitori o maggiorenni loro delegati e che questi resteranno in attesa del bus fino al suo arrivo oppure - in caso di sospensione lezioni - riaccompagneranno a casa gli alunni stessi (e la certezza può derivare solo dalla esplicita e integrale dichiarazione scritta, senza alcun margine di ambiguità), la scuola potrà essere esente da responsabilità per eventuali fatti dannosi che dovessero accadere loro; viceversa, in caso di eventuale assenza del genitore vigilante nell´attesa o nel rientro a casa nella disponibilità dei genitori stessi, potrebbe essere imputata alla scuola (ovvero al dirigente) la responsabilità in ragione della comunicazione relativa allo sciopero difforme dalle disposizioni vigenti, (che, come detto sopra, impongono una comunicazione avente carattere di certezza e non già di eventualità).
Per l´occasione, considerato che il ritardo degli alunni discende da cause di forza maggiore di cui la scuola è a conoscenza e che essa stessa ha determinato nella sua organizzazione, non si richiedono giustificazioni dagli alunni che pervengono a scuola in ritardo con i bus del comune.
(da Gilda)
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