
Il decreto del Capo dello Stato si rifà al parere n.335/2009 emesso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato nell’Adunanza del 21 aprile 2010. I giudici amministrativi hanno riconosciuto che la «questione obiettivamente delicata e complessa in linea generale, coinvolge profili che attengono alla libertà di culto e di coscienza e alla funzione di servizio pubblico degli istituiti scolastici, statali e comunque integrati nella rete della scuola dell’obbligo».
Hanno però ritenuto di poterla «agevolmente risolvere sulla base delle norme che disciplinano l’autonomia delle istituzioni scolastiche». La visita pastorale, si legge nel dispositivo del Consiglio di Stato, «è avvenuta nelle ore di lezione; ma essa non si è svolta attraverso il compimento di atti di culto (eucarestia, benedizione, eccetera), ma attraverso una testimonianza sui valori, religiosi e culturali, che sono alla radice della catechesi cattolica, visti in connessione con l’esperienza religiosa e sociale della comunità territoriale». Una analoga iniziativa poteva tranquillamente essere svolta dai ministri di altre confessioni religiose presenti nella comunità territoriale in cui agisce la scuola, «a condizione che essi siano portatori di valori coerenti con i principi di tolleranza e rispetto delle leggi e della Carta Costituzionale». (da Il Messaggero)
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