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Previdenza: Indicazioni operative in materia pensionistica, pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto del personale ex INPDAP

Normativa Utile

1. Premessa
Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l’accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Da quanto sopra detto consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).
La circolare indicata in oggetto dopo aver evidenziato che l’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ha espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31.12.2011).
Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (cd finestra).
Alla luce di quanto sopra ed a completamento di quanto già illustrato nella circolare n. 37 del 14 marzo 2012, si forniscono le indicazioni sugli effetti pensionistici e sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto relativi agli iscritti alle gestioni dei trattamenti di fine servizio dell’ex Inpdap ed interessati dal raggiungimento dei limiti di età del proprio ordinamento di riferimento e dalla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione di appartenenza.

1. Effetti pensionistici connessi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (limite ordinamentale)
1.1. Media ponderata
Da quanto chiarito in premessa discende che, nei confronti del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), il superamento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo d’ufficio, salve le ipotesi di legittimo trattenimento in servizio o di mantenimento in servizio in attesa dell’apertura della c.d. finestra mobile ove applicabile, rientra nelle fattispecie per le quali può trovare applicazione l’articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965 n. 965 così come modificato dall’art. 29 del D.L. 28 febbraio 1981 n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 (c.d. media ponderata). Detta disposizione prevede che nei casi di continuazione di iscrizione (qual è quello del trattenimento non espressamente autorizzato secondo le procedure vigenti), per periodi inferiori ai cinque anni, qualora la retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età, ai fini della determinazione della c.d. quota A del trattamento di quiescenza, si debba operare come segue:

dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali sopra individuati (la data di quando sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto di lavoro e quella di effettiva cessazione dal servizio);
e, rispettivamente, l’una per l’intero
periodo con continuazione d’iscrizione, l’altra per il restante periodo del quinquennio.
Di conseguenza, nei confronti del personale iscritto alle suddette Casse, tenuto conto che le rispettive Amministrazioni o enti datori di lavoro devono risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento del limite di età ordinamentale, a condizione che a tale momento risultino già maturati i requisiti prescritti per la pensione l’eventuale collocamento a riposo oltre
detto limite (se non, si ribadisce, per legittimo trattenimento in servizio o per l’apertura della c.d. finestra ove la decorrenza della pensione non sia immediata) comporta l’applicazione della c.d. media ponderata sul trattamento pensionistico spettante in presenza delle condizioni sopra indicate.
Per quanto attiene al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), la suddetta disposizione trova attuazione solo qualora non sussistano le condizioni previste dall’articolo 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, come esplicitate nel successivo paragrafo.
La media ponderata non si applica invece agli iscritti alla gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) e agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG).

1.2. Limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
L’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell’articolo 15- nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che ”Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età ... ”.
In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.
Ove l’interessato chieda l’applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età, le Amministrazioni o enti datori di lavoro possono collocare a riposo d’ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età; in tali ipotesi, quindi, non trova applicazione la c.d. media ponderata di cui al citato articolo articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965 n. 965 e s.m.i.

  1. Cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 2012 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni

Com’è noto prima della riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 214/2011, il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati con il sistema retributivo in favore degli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap era determinato dalla sommatoria della c.d. quota A) e B) di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, nei limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva.
Gli anni eventualmente eccedenti non potevano incidere nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992.
Per questo motivo, con nota operativa INPDAP n. 26 del 13 giugno 2008 furono dettate disposizioni volte a garantire la valutazione più favorevole in termini di calcolo della prestazione, pur nel limite dell’anzianità massima di 40 anni.
Per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1 ° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni. Conseguentemente per le cessazioni successive al 31 dicembre 2011 il criterio di calcolo delineato con la richiamata nota operativa n. 26/2008 non potrà più trovare applicazione.

  1. Riflessi sui trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

3.1. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale
Ai fini della individuazione dei termini di pagamento del Tfs e del Tfr, le cessazioni a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto
dall’ordinamento di appartenenza, dal punto di vista della causa, rientrano tra le cessazioni per raggiunto limite di età. In tali fattispecie va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo, previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 23 del D.L. n. 138/2011 citato, qualora l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico della massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 se dipendente dalla scuola o dalle istituzioni del comparto AFAM)il termine di pagamento è di 105 giorni.
I suddetti termini di pagamento (e le eventuali eccezioni) si applicano anche nei confronti di coloro i quali, avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.

3.2. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008
Il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, rimane fissato al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale in oggetto dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall’art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l’anno considerato, per la pensione anticipata, come descritti nella circolare n. 37 del 14 marzo 2012 e nel rispetto delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell’individuazione del termine di pagamento del Tfs e del Tfr tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio e pertanto verrà applicato il relativo termine di pagamento previsto dal D.L. n. 79/1997, ovvero non prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.
Infine, ai sensi dell’art. 15, comma 1 bis, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, gli enti in stato di dissesto finanziario possono esercitare la facoltà di recesso unilaterale anche “nei confronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva”. Anche in tale caso le relative cessazioni andranno trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio, applicandosi i medesimi termini di pagamento sopra descritti.
Nella tabella allegata è riprodotto uno schema sintetico dei nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr, ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. n. 138/2011 e dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come descritti nel punto 16 della circolare Inps n. 37 del 14 marzo 2012 integrata dalla presente.
Il Direttore generale Nori
TabellaRiepliogativaNuoviTerminiPagamentoTfr.pdf TabellaRiepliogativaNuoviTerminiPagamentoTfr.pdf

Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per rapporti di lavoro con cessazione a partire dal 13/08/2011


Motivo cessazione

termini a regime

termine con deroga L. 148/2011 *

termine con deroga L. 148/2011 *

requisiti per la pensione per limiti di età o anzianità
contributiva massima maturati entro il 12/08/2011 ovvero il

31/12/2011

requisiti per la pensione di anzianità con "quota"
maturati entro il 12/08/2011 ovvero entro il
31/12/2011

Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età ordinamentali

6 mesi

entro 105 gg

6 mesi

 

 

 

 

Limiti di servizio: risoluzione unilaterale

6 mesi

entro 105 gg

6 mesi

 

 

 

 

Pensione anticipata

24 mesi

 

6 mesi

Pensione anticipata     con anz. contr. max (p.e. 40
anni) maturata entro il 31/12/2011

6 mesi

entro 105 gg

6 mesi

 

 

 

 

Dimissioni volontarie              senza diritto a pensione

24 mesi

 

 

 

 

 

 

Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione

24 mesi

 

 

 

 

 

 

Decesso e Inabilità

entro 105 gg

entro 105 gg

entro 105 gg

 

 

 

 

Termine del contratto di lavoro a tempo determinato (fine incarico)

6 mesi

entro 105 gg

6 mesi

Norme di riferimento: DL 79/1997 convertito dalla legge 140/1997; DL 138/2011 convertito dalla legge 148/2011; DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 * riguarda lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio)
prima del 13 agosto 2011 oppure entro il 31/12/2011 per il personale del comparto scuola, dell'Afam ed il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola.
Cessazioni dal 1° settembre 2012 - trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.

1. Procedura di trasferimento dati
del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2012, perverranno anche quest’anno, alle sedi periferiche della gestione ex Inpdap con la consueta trasmissione dei relativi flussi informatici.
La liquidazione delle pensioni è effettuata tramite l’applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio di competenza esplicitato al paragrafo 3 del presente messaggio.
Le domande di pensione, devono essere presentate da parte degli iscritti entro il 30 giugno avvalendosi o dell’assistenza gratuita delle organizzazioni di Patronato che dovranno trasmetterle all’Istituto utilizzando il canale telematico ad essi dedicato, oppure compilando e trasmettendo direttamente la domanda di pensione on-line previa autenticazione che sarà possibile effettuare accedendo all’apposita sezione del sito www.inpdap.it.
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2012, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già trasmesso con un primo flusso le informazioni relative ad alcune posizioni. I dati relativi alle ulteriori posizioni dovranno essere trasmessi con l’apposito flusso informatico alle sedi della gestione ex INPDAP secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:


24 maggio; 07 giugno; 21 giugno; 05 luglio;

Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare alle rispettive sedi territoriali della gestione ex Inpdap, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
A partire da quest’anno il flusso conterrà anche i dati del personale che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM n. 331/1997; per questi soggetti la lavorazione nel sistema sarà possibile solo dopo aver ricevuto il cartaceo con l’indicazione della percentuale di Part-time da applicare. Tale percentuale dovrà essere indicata in fase di acquisizione della domanda.

2. Utilizzo della procedura S7 web - Casi particolari
La procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2012, risulti in pagamento su GPP-web una partita di pensione diretta riconducibile ad una partita di DM 331/97, per la quale si sta operando una cessazione definitiva; a tal fine verrà fornito, ad ogni nuovo flusso inviato dal MIUR, un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.
Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato (CTPS) e quello determinato con le regole della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); nell’ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole della CPDEL, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l’applicativo pensioni S7 web.

3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola2012
La competenza alla lavorazione della pratica è attribuita alla sede provinciale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando. Pertanto, al fine di consentire l’individuazione dell’ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato dall’Istituto.
Nei casi residuali ed eccezionali in cui il MIUR non possa fornire il dato relativo all'ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l'USP (Ex CSA - Provveditorato provinciale) di riferimento. Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede provinciale competente per la gestione degli USP (nella fattispecie delle province su cui insistono più sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino1).
Le sedi territoriali, che nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una mail con oggetto “TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2012”, con l’elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta l’assegnazione della competenza sul SIN.
Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere gestite su S7 Web, l’eventuale reindirizzamento delle pratiche tra sedi avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.
Il presente messaggio è diramato d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico.









Postato il Sabato, 26 maggio 2012 ore 13:43:35 CEST di Salvatore Indelicato
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